IL TAR DI CATANIA ACCOGLIE IL RICORSO DEL COMUNE DI LIPARI E ANNULLA LA CONCESSIONE DEMANIALE PER IL POSIZIONAMENTO DI UN PONTILE D’ORMEGGIO E DI UN BASAMENTO IN CALCESTRUZZO IN LOCALITÀ PORTO DELLE GENTI
Importante pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Terza, che, con sentenza pubblicata il 3 giugno 2026, ha accolto il ricorso promosso dal Comune di Lipari nella sua qualità di ente esponenziale della comunità locale e portatore degli interessi pubblici primari connessi alla tutela e alla corretta gestione del demanio costiero.
L’azione giudiziaria era stata proposta al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale l’Amministrazione regionale aveva disposto la cosiddetta “riviviscenza” di una concessione demaniale marittima già scaduta, rilasciata a favore della ditta “Ormeggio Eolie di Alessi Marco” per l’occupazione di uno specchio acqueo di mq 1.483 destinato al posizionamento di un pontile galleggiante per unità da diporto, nonché per la collocazione sull’arenile di un basamento amovibile in calcestruzzo in località “Porto delle Genti”.
Nel ricorso il Comune aveva evidenziato come non fosse giuridicamente ammissibile far rivivere un titolo concessorio ormai cessato da anni, sottolineando inoltre l’illegittimità dell’esclusione dell’Ente locale dal procedimento volto alla valutazione comparativa degli interessi pubblici coinvolti ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale.
Particolare rilievo è stato attribuito anche all’interesse pubblico connesso alla riqualificazione ambientale della spiaggia, oggetto di significativi investimenti pubblici, nonché alle istanze provenienti dalla cittadinanza.
Numerosi frequentatori della storica spiaggia di “Portinenti” avevano infatti sottoscritto una petizione con la quale si chiedeva l’adozione di tutte le iniziative necessarie a preservare la destinazione balneare dell’arenile, impedendone utilizzi incompatibili con la sua naturale fruizione pubblica.
Con la sentenza depositata il 3 giugno 2026, il TAR ha ritenuto fondato il principale motivo di ricorso, affermando l’illegittimità dell’esercizio del potere amministrativo attraverso il quale l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente aveva disposto la “riviviscenza” di un titolo concessorio i cui effetti giuridici risultavano definitivamente estinti.
Secondo i giudici amministrativi, tale operazione si pone in contrasto con il quadro normativo vigente e con i principi di matrice euro-unitaria che regolano l’assegnazione e la gestione delle concessioni demaniali marittime.
Le ulteriori censure formulate dal Comune di Lipari sono state dichiarate assorbite, essendo risultata sufficiente la fondatezza del motivo accolto per determinare l’annullamento degli atti impugnati.
Il Tribunale ha infine disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della peculiarità e particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.