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NOTIZIE EOLIE – Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato dagli armatori locali contro l’ordinanza del Comune di Lipari




Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato dagli armatori locali contro l’ordinanza del Comune di Lipari che, nell’estate 2024, limitava gli sbarchi a Panarea e Stromboli a causa dell’emergenza vulcanica.

La sentenza, emessa di recente, segna una vittoria per l’amministrazione comunale dell’isola di Lipari e conferma la legittimità delle misure adottate dal sindaco in un momento di alta criticità per la sicurezza pubblica.

I fatti all’origine del contenzioso

Il 10 agosto 2024 il sindaco di Lipari emanò l’”ordinanza contingibile e urgente n. 46″, con la quale venivano imposte restrizioni agli sbarchi di passeggeri nelle due isole minori di Panarea e Stromboli. Il provvedimento rientrava nel contesto di un periodo di “allerta elevata” per l’attività del vulcano Stromboli, che in quei mesi aveva mostrato un’intensificazione dell’attività eruttiva e un livello di rischio significativo per la popolazione e i turisti.

Le limitazioni agli approdi miravano a ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente sulle isole, facilitando così eventuali operazioni di evacuazione rapida in caso di peggioramento improvviso della situazione vulcanica.




Il ricorso degli armatori e la decisione del Tar

Il 5 febbraio 2026 – quindi a distanza di oltre un anno e mezzo dall’emanazione dell’ordinanza – l’Associazione Armatori di Lipari Trasporto Marittimo Passeggeri insieme ad altre società del settore (tra cui Mava S.r.l.S., “Merenda Navigazione” di Massimo Merenda, “Ulisse S.a.s.” di Joly Frederique & C., “Miriana” Società Cooperativa, “Popolo Giallo” Società Cooperativa, “Navigazione Costiera” S.r.l., “Aliante” Società Cooperativa e “Salina Relax Boat” Società Cooperativa) presentarono ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania.

Gli armatori, chiedevano l’annullamento dell’ordinanza, contestandone vari aspetti e lamentando i danni economici subiti dal comparto dei trasporti marittimi turistici.

Il Tar di Catania ha però dichiarato il ricorso “irricevibile” per tardività: la legge prevede infatti 60 giorni per impugnare in via ordinaria un atto amministrativo ai fini dell’annullamento (o 180 giorni in caso di nullità), termini ampiamente scaduti al momento della notifica (avvenuta nel 2026).

Nel merito: le motivazioni di rigetto

Anche esaminando il ricorso nel merito, i giudici hanno ritenuto infondate le censure proposte. In particolare, il Tar ha chiarito che:

– Il Comune non era obbligato a riesaminare o revocare l’ordinanza su semplice richiesta degli operatori economici. L’autotutela amministrativa è infatti una facoltà discrezionale dell’amministrazione, non un obbligo giuridico.
– L’ordinanza era stata adottata legittimamente in un contesto di “emergenza” e per ragioni di “sicurezza pubblica”, prerogative che giustificano pienamente l’adozione di misure contingibili e urgenti.

Oltre al rigetto integrale delle domande, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle “spese di giudizio” in favore del Comune di Lipari, liquidate in € 1.500,00.

La pronuncia del Tar rafforza quindi la linea adottata dall’amministrazione comunale in una fase delicata per l’arcipelago eoliano, confermando che le priorità di tutela della incolumità pubblica possono legittimamente prevalere – in situazioni di emergenza vulcanica – sugli interessi economici del settore turistico-marittimo.

La decisione rappresenta un precedente importante per la gestione delle crisi vulcaniche nelle isole Eolie, dove l’equilibrio tra sviluppo turistico e sicurezza resta una sfida costante.




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