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SANITA’ – Rivalsa vietata senza dolo o colpa grave: la Cassazione tutela i sanitari

NESSUNA RIVALSA SENZA COLPA GRAVE SU NESSUN SANITARIO. 

Nuova ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, 17 aprile 2026 n. 9949

La struttura paga il paziente se la stessa è responsabile.

Con l’ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026, la Corte di Cassazione interviene con chiarezza sul perimetro dell’azione di rivalsa nei rapporti interni tra struttura sanitaria e professionista, fornendo un’interpretazione netta dell’art. 9 della Legge 24/2017 (Gelli‑Bianco). Il principio affermato è destinato ad avere un impatto rilevante sul contenzioso sanitario: nessuna rivalsa è ammessa in assenza di dolo o colpa grave del sanitario.

Il cuore della decisione riguarda la possibilità per la struttura di rivalersi sul medico anche quando quest’ultimo operi in regime libero‑professionale e sia legato al paziente da un rapporto contrattuale diretto. Secondo i giudici di legittimità, tali elementi non scalfiscono la natura speciale della disciplina introdotta dalla Legge Gelli‑Bianco, che resta esclusiva e assorbente nel regolare il rapporto interno tra struttura e sanitario.

La Cassazione chiarisce che l’art. 9 della legge 24/2017 prevale sia sulle regole codicistiche del regresso tra condebitori solidali, sia su eventuali pattuizioni contrattuali di manleva. Ne deriva una compressione significativa dell’autonomia negoziale, ritenuta tuttavia giustificata dalla funzione pubblicistica della normativa, orientata a un bilanciamento tra il rischio organizzativo che grava sulla struttura e la necessità di tutelare la posizione professionale del medico.

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte ribadisce che l’ausiliarietà del sanitario ex art. 1228 c.c. sussiste ogniqualvolta la prestazione venga resa attraverso l’organizzazione della struttura, a prescindere dalla pluralità o dalla natura dei rapporti contrattuali sottostanti. Un’impostazione che rafforza il modello di responsabilità della struttura sanitaria, cardine dell’impianto normativo post Gelli‑Bianco.

L’ordinanza affronta anche un aspetto processuale di rilievo, quello dell’omessa pronuncia, valorizzando il concetto di rigetto implicito. Questo può dirsi sussistente quando la soluzione adottata dal giudice risulti logicamente incompatibile con le tesi non esplicitamente esaminate, evitando così che mere omissioni formali si traducano in vizi della decisione.

Decisivo, infine, il chiarimento sulla nozione di colpa grave, che la Cassazione interpreta in senso restrittivo. Perché possa legittimare l’azione di rivalsa, è richiesta una deviazione eccezionale e inescusabile dagli standard professionali. Non basta, dunque, un qualunque errore medico: la colpa grave non coincide con ogni scostamento dalle regole dell’arte, ma presuppone un livello di negligenza, imprudenza o imperizia eccedente l’ordinaria colpa professionale. Diversamente, avverte la Corte, ogni ipotesi di malpractice finirebbe per legittimare la rivalsa, snaturando la ratio della legge.

In conclusione, l’ordinanza n. 9949/2026 consolida un orientamento giurisprudenziale volto a limitare l’azione di regresso delle strutture sanitarie, con rilevanti implicazioni sistemiche in termini di allocazione del rischio, tutela dei professionisti e sostenibilità del contenzioso sanitario. Un segnale chiaro, che rafforza la funzione equilibratrice della Legge Gelli‑Bianco nel delicato rapporto tra cura, responsabilità e organizzazione sanitaria.

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